REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Art.1

 

FINALITA’ E PRINCIPI

 

La visita di istruzione è un’occasione  formativa e di apprendimento che consente  di allargare i propri orizzonti culturali.

In particolare consente

q       Di        realizzare un’innegabile crescita culturale ed umana, un’apertura al nuovo ed al diverso, alla complessità del mondo e degli uomini

q       Di        sensibilizzarsi alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio ambientale, artistico e storico

q       Di        sperimentare la propria capacità d’autonomia nel rispetto delle regole

q       Di        socializzare maggiormente con compagni ed insegnanti migliorando l’integrazione

 

 

 

 

1)     I viaggi di istruzione devono essere inseriti in modo organico e coerente nella programmazione didattica, Essi non rappresentano in nessun caso un’interruzione dell’attività didattica, ma si collocano interamente e integralmente all’interno di essa. Non devono dunque essere vissuti come occasione di pura evasione.

 

2)     I viaggi di istruzione devono essere programmati fin dall’inizio dell’anno scolastico per facilitarne l’organizzazione e consentirne l’attuazione.

 

 

3)     All’interno della programmazione didattica dell’istituto viene stabilito il calendario dei giorni in cui i viaggi possono essere effettuati per garantire il regolare funzionamento della scuola.

 

4)     Per tutti i viaggi di istruzione non è prevista, di norma, copertura finanziaria dell’Istituto e pertanto gli alunni dovranno contribuire pro/quota per l’intera spesa, per questo sarà favorito, nei limiti del possibile, il raggruppamento di classi, allo scopo di contenere le spese del viaggio.

 

 

5)     Nel realizzare tale iniziativa si dovrà tener conto che non  possono essere richieste alle famiglie degli alunni quote di partecipazione di rilevante entità o tali, comunque, da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero natura e finalità dei viaggi di istruzione.Per questo si proporranno di norma almeno quattro mete di costo inferiore e decrescente  in Italia e all’estero per permettere al maggior numero di allievi di partecipare.

 

 

         

Art. 2

 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI

 

1)     Nella programmazione dei viaggi, il numero minimo di accompagnatori previsto dalla normativa vigente (uno ogni quindici alunni) potrà essere elevato qualora il Dirigente ne ravveda la necessità e lo consenta il bilancio di Istituto

 

2)     Può essere determinato, di norma, l’avvicendamento dei docenti accompagnatori

 

3)     I docenti accompagnatori sono tenuti ad informare il coordinatore della commissione viaggi, il Dirigente Scolastico e il Direttore Amministrativo sull’esatto adempimento del contratto e sul rispetto del regolamento.

 

4)     Riferiranno inoltre in una relazione, le attività svolte, il comportamento tenuto dagli alunni e gli altri aspetti di rilievo

 

5)     All’inizio dell’anno scolastico, la commissione viaggi effettuerà un sondaggio orientativo per individuare i docenti disponibili ad accompagnare gli studenti, rammentando che detto incarico comporta l’obbligo di un’attenta e assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047c.c integrato dall’art.61 Legge 11 luglio 1980 n°312.

 

 

Spetta al Dirigente Scolastico la nomina degli accompagnatori scelti sulla base della  loro disponibilità ad aderire al progetto didattico della scuola e della capacità professionale dimostrata di gestire situazioni problematiche relative alla dimensione del viaggio soprattutto all’estero che potranno essere individuati, nell’ordine, nelle seguenti categorie:

 

a)     Dirigente e docenti delle classi che partecipano al viaggio di istruzione

 

b)     Altri docenti dell’istituto, non insegnanti nelle classi che partecipano al viaggio          (questa ipotesi va presa in considerazione per situazioni particolari e/o a discrezione del Dirigente).

 

 

c)     In determinate situazioni possono essere aggregati come accompagnatori personale ATA per particolari compiti connessi con le loro funzioni e per specifiche esigenze logistico-organizzative.

 

d)     Per i viaggi all’estero docenti con ottima conoscenza della lingua del Paese da visitare e/o della lingua inglese.

 

I docenti accompagnatori dovranno vigilare affinché durante il viaggio non abbiano a verificarsi comportamenti dannosi di alcun genere e mettere in atto tutti gli accorgimenti per attuare ogni forma di prevenzione senza rinunciare in nessun caso al proprio ruolo educativo.

 

Comportamenti non corretti da parte dei singoli o di tutta una classe saranno sanzionati in loco. Al rientro in sede, per tali  comportamenti  saranno presi gli opportuni provvedimenti previsti dal Regolamento di istituto.

 

Art.3

 

COMMISSIONE VIAGGI

1)     All’inizio di ciascun anno scolastico il Dirigente Scolastico nomina, sulla base delle disponibilità dichiarate, sentito il Collegio dei docenti, una Commissione con il compito di

a)     Formulare un quadro di proposte che tenga conto dei criteri generali stabiliti dal presente regolamento

 

b)     Curare l’organizzazione dei viaggi allo scopo di meglio realizzare i fini sopraindicati. La commissione ha l’onere di curare ogni aspetto organizzativo dei viaggi di istruzione, ivi comprese le richieste dei preventivi e le successive definizioni

La commissione è coordinata da un docente individuato dal Dirigente.

2)      E’ opportuno che fra i componenti della Commissione Viaggi, ci sia almeno un appartenente al Consiglio d’Istituto. La Commissione ha il compito di svolgere accordi preparatori e informativi per agevolare il compito del Dirigente scolastico.

 

3)     Per nessuna ragione verranno presi in considerazione eventuali accordi di carattere finanziario e organizzativo intervenuti tra persone non appartenenti alla commissione sopraindicata e le agenzie di viaggi e senza il visto all’assenso organizzativo del Dirigente Scolastico

 

 

 

 

Art. 4

 

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE

 

1)     Il  Consiglio d'Istituto, per quanto di competenza, opererà delibera sul viaggio di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

 

 

a)     Indicazione dell'attività  di preparazione svolta ai fini di illustrare agli allievi il significato culturale del viaggio d'istruzione o della visita guidata;

 

b)     Indicazione di come tale iniziativa si collochi nel quadro degli obiettivi scolastici delle materie trattate in classe;

 

c)     Parere favorevole del consiglio di classe

 

2)     Nel caso di partecipazione di persone non appartenenti alla componenti scolastiche dell’Istituto occorre che le stesse vengano, di volta in volta, autorizzate dalla Dirigenza scolastica, nei limiti della disponibilità dei posti e a totale loro onere, regolato direttamente con l’Agenzia o con l’Ente appaltato, nonché a sottoscrivere un’idonea assicurazione.

 

3)     E' vietato modificare il programma di viaggio se non per cause di forza maggiore.

 

4)     Gli allievi che  non partecipano ai viaggi d'istruzione sono tenuti a frequentare le lezioni e a svolgere esercitazioni sul programma svolto precedentemente Il programma di viaggio dovrà essere inserito nella programmazione didattica e rispondere alle finalità indicate.

 

5)     Prima di ciascun viaggio i genitori dovranno segnalare situazioni particolari di ordine medico sanitario concernenti allergie dietetiche e autorizzare i Docenti accompagnatori a svolgere le azioni in favore della salute psico-fisica degli studenti.

 

6)     Tutti i viaggi di istruzione devono essere autorizzati dal Consiglio di Istituto.

 

7)     Contestualmente alla consegna del prescritto atto di assenso, che deve essere firmato per i minorenni da entrambi i genitori gli alunni dovranno versare sul c/c dell’istituto un acconto la cui entità sarà definita per ogni viaggio e che non potrà essere rimborsato in caso di non partecipazione dell’alunno al viaggio al fine di non provocare aggravio di spesa per gli altri partecipanti e/o per il bilancio dell’istituto

 

 

8)     Per gli alunni maggiorenni, oltre l’impegno personale di ciascuno, è necessario acquisire il consenso alla spesa dei genitori ed anche la conoscenza della partecipazione

 

9)     I viaggi di istruzione sono organizzati in Italia e all’estero, In entrambi i casi gli alunni devono essere provvisti di documento di riconoscimento, per l’estero è necessario documento valido per l’espatrio. Ciascun alunno dovrà portare con sé copia del libretto sanitario. Per l’estero va segnalata alla ASL di appartenenza la località la località in cui l’Assicurato si reca.

 

10) Le uscite serali nelle località prescelte sono permesse solo a gruppi di alunni e con la presenza di un numero adeguato di accompagnatori: resta inteso che l’uscita si effettua sotto la discrezionalità e la responsabilità degli accompagnatori.Entrambi i genitori firmeranno l’autorizzazione all’uscita serale dei propri figli durante il viaggio e permanenza

 

11) Per ogni viaggio uno degli accompagnatori avrà la funzione di capo gruppo

Entrambi i genitori firmeranno per accettazione il presente regolamento al momento dell’iscrizione

Art. 5

 

STUDENTI DISABILI

E’ compito del Dirigente Scolastico verificare che gli aspiranti partecipanti possano aderire senza rischi per la loro incolumità, sulla base delle caratteristiche delle iniziative e delle richieste psicodinamiche dell’itinerario.

(1)    Partecipazione visite curricolari (antimeridiana): presenza del Docente di sostegno per alunni disabili deambulanti e/o autonomi; presenza del docente di sostegno e assistente per alunni disabili non deambulanti e/o autonomi secondo un’organizzazione prevedibile e fattibile

(2)    Partecipazione visite di un giorno: uno per ogni anno scolastico (solo se presenti criteri di sicurezza e agibilità valutati dal Consiglio di classe) presenza del docente di sostegno per alunni disabili deambulanti e/o autonomi; garantita la presenza del Docente di sostegno e assistente per alunni disabili non deambulanti e/o autonomi un’organizzazione prevedibile e fattibile

(3)    Partecipazione visite più giorni: uno per ogni corso di studi (solo se criteri di sicurezza e agibilità valutati dal Consiglio di classe) presenza del docente di sostegno per alunni disabili deambulanti e/o autonomi, garantita la presenza del Docente di sostegno e assistente per alunni disabili non deambulanti e/o autonomi qualora l’organizzazione risulti prevedibile e fattibile secondo obiettivi di efficienza ed efficacia

Entrambi i genitori sono obbligati, pena l’esclusione dalla partecipazione, a firmare per accettazione il programma di viaggio presentato dalla Scuola.

Art. 6

 

CONFERIMENTO INCARICO

 

Il Dirigente Scolastico

Visto che nell’organizzazione dei viaggi si deve ricercare la qualità, la garanzia, e l’efficienza dei servizi, condizioni fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, che sono numerose le agenzie specializzate nel turismo scolastico e che non tutte sono in grado di offrire garanzie di efficienza in termini di scelta e disponibilità dei mezzi di trasporto (specialmente gli aerei) nelle data indicate dalla scuola e di assicurare alberghi idonei e situati nelle zone centrali delle città da visitare

Considerata l’opportunità che i viaggi siano affidati alle agenzie che tradizionalmente hanno dimostrato, oltre la competitività per i prezzi praticati, anche l’affidabilità in termini di qualità, di efficienza, di assistenza e di garanzie assicurative nella conduzione di viaggi, tenendo conto delle opzioni e condizioni privilegiate (aerei e alberghi) che ciascuna di esse ha soltanto su alcune mete e non altre

 Valuta i preventivi presentati da almeno tre agenzie, incarica la commissione viaggi di redigere il prospetto comparativo e stipula il contratto con l’Agenzia prescelta ad organizzare e condurre il viaggio secondo il programma contrattato con le condizioni in esso contenute ed al prezzo concordato.

Non potranno in alcun modo essere autorizzati viaggi di istruzione che non presentino i requisiti stabiliti dal presente regolamento e dalla vigente normativa

Art. 7

 

RICHIESTE DI RIMBORSO

Nel caso in cui l’alunno, il cui genitore ha dato l’assenso al viaggio e pagato l’anticipo, non potesse più parteciparvi per seri e comprovati motivi, potrà chiederne il rimborso detratta una somma a copertura delle spese fisse comunque sostenute per l’organizzazione dell’attività.

Art.8

DEROGHE

Eventuali deroghe al presente regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio di Istituto

Art.9

GESTIONE FONDI

Tutti i fondi concernenti l’organizzazione e l’effettuazione dei viaggi di istruzione saranno gestiti, a norma di legge, dall’Ufficio di Segreteria.