REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE
La visita di istruzione è un’occasione
formativa e di apprendimento che consente
di allargare i propri orizzonti culturali.
In
particolare consente
q
Di
realizzare un’innegabile
crescita culturale ed umana, un’apertura al nuovo ed al diverso, alla
complessità del mondo e degli uomini
q
Di
sensibilizzarsi alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio
ambientale, artistico e storico
q
Di
sperimentare la propria
capacità d’autonomia nel rispetto delle regole
q
Di
socializzare maggiormente con compagni ed insegnanti migliorando
l’integrazione
1)
I viaggi di istruzione devono
essere inseriti in modo organico e coerente nella programmazione didattica, Essi
non rappresentano in nessun caso un’interruzione dell’attività didattica,
ma si collocano interamente e integralmente all’interno di essa. Non devono
dunque essere vissuti come occasione di pura evasione.
2)
I viaggi di istruzione devono
essere programmati fin dall’inizio dell’anno scolastico per facilitarne
l’organizzazione e consentirne l’attuazione.
3)
All’interno della
programmazione didattica dell’istituto viene stabilito il calendario dei
giorni in cui i viaggi possono essere effettuati per garantire il regolare
funzionamento della scuola.
4)
Per tutti i viaggi di
istruzione non è prevista, di norma, copertura finanziaria dell’Istituto e
pertanto gli alunni dovranno contribuire pro/quota per l’intera spesa, per
questo sarà favorito, nei limiti del possibile, il raggruppamento di classi,
allo scopo di contenere le spese del viaggio.
5)
Nel realizzare tale iniziativa
si dovrà tener conto che non possono
essere richieste alle famiglie degli alunni quote di partecipazione di rilevante
entità o tali, comunque, da determinare situazioni discriminatorie che
vanificherebbero natura e finalità dei viaggi di istruzione.Per questo si
proporranno di norma almeno quattro mete di costo inferiore e decrescente
in Italia e all’estero per permettere al maggior numero di allievi di
partecipare.
DOCENTI
ACCOMPAGNATORI
1)
Nella programmazione dei
viaggi, il numero minimo di accompagnatori previsto dalla normativa vigente (uno
ogni quindici alunni) potrà essere elevato qualora il Dirigente ne ravveda la
necessità e lo consenta il bilancio di Istituto
2)
Può essere determinato, di
norma, l’avvicendamento dei docenti accompagnatori
3)
I docenti accompagnatori sono
tenuti ad informare il coordinatore della commissione viaggi, il Dirigente
Scolastico e il Direttore Amministrativo sull’esatto adempimento del contratto
e sul rispetto del regolamento.
4)
Riferiranno inoltre in una
relazione, le attività svolte, il comportamento tenuto dagli alunni e gli altri
aspetti di rilievo
5)
All’inizio dell’anno
scolastico, la commissione viaggi effettuerà un sondaggio orientativo per
individuare i docenti disponibili ad accompagnare gli studenti, rammentando che
detto incarico comporta l’obbligo di un’attenta e assidua vigilanza degli
alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047c.c
integrato dall’art.61 Legge 11 luglio 1980 n°312.
Spetta al Dirigente Scolastico la nomina degli accompagnatori scelti sulla base della loro disponibilità ad aderire al progetto didattico della scuola e della capacità professionale dimostrata di gestire situazioni problematiche relative alla dimensione del viaggio soprattutto all’estero che potranno essere individuati, nell’ordine, nelle seguenti categorie:
a)
Dirigente e docenti delle
classi che partecipano al viaggio di istruzione
b)
Altri docenti dell’istituto,
non insegnanti nelle classi che partecipano al viaggio
(questa ipotesi va presa in considerazione per situazioni particolari e/o
a discrezione del Dirigente).
c)
In determinate situazioni
possono essere aggregati come accompagnatori personale ATA per particolari
compiti connessi con le loro funzioni e per specifiche esigenze
logistico-organizzative.
d)
Per i viaggi all’estero
docenti con ottima conoscenza della lingua del Paese da visitare e/o della
lingua inglese.
I docenti accompagnatori dovranno vigilare affinché durante il viaggio non abbiano a verificarsi comportamenti dannosi di alcun genere e mettere in atto tutti gli accorgimenti per attuare ogni forma di prevenzione senza rinunciare in nessun caso al proprio ruolo educativo.
Comportamenti non corretti da parte dei singoli o di tutta una classe saranno sanzionati in loco. Al rientro in sede, per tali comportamenti saranno presi gli opportuni provvedimenti previsti dal Regolamento di istituto.
COMMISSIONE
VIAGGI
1)
All’inizio
di ciascun anno scolastico il Dirigente Scolastico nomina, sulla base delle
disponibilità dichiarate, sentito il Collegio dei docenti, una Commissione con
il compito di
a)
Formulare un
quadro di proposte che tenga conto dei criteri generali stabiliti dal presente
regolamento
b)
Curare
l’organizzazione dei viaggi allo scopo di meglio realizzare i fini
sopraindicati. La commissione ha l’onere di curare ogni aspetto organizzativo
dei viaggi di istruzione, ivi comprese le richieste dei preventivi e le
successive definizioni
La
commissione è coordinata da un docente individuato dal Dirigente.
2)
E’
opportuno che fra i componenti della Commissione Viaggi, ci sia almeno un
appartenente al Consiglio d’Istituto. La Commissione ha il compito di svolgere
accordi preparatori e informativi per agevolare il compito del Dirigente
scolastico.
3)
Per nessuna ragione verranno
presi in considerazione eventuali accordi di carattere finanziario e
organizzativo intervenuti tra persone non appartenenti alla commissione
sopraindicata e le agenzie di viaggi e senza il visto all’assenso
organizzativo del Dirigente Scolastico
Art.
4
MODALITA’
DI EFFETTUAZIONE
1)
Il
Consiglio d'Istituto, per quanto di competenza, opererà delibera sul
viaggio di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:
a)
Indicazione dell'attività
di preparazione svolta ai fini di illustrare agli allievi il significato
culturale del viaggio d'istruzione o della visita guidata;
b)
Indicazione di come tale
iniziativa si collochi nel quadro degli obiettivi scolastici delle materie
trattate in classe;
c)
Parere favorevole del
consiglio di classe
2)
Nel caso di partecipazione di
persone non appartenenti alla componenti scolastiche dell’Istituto occorre che
le stesse vengano, di volta in volta, autorizzate dalla Dirigenza scolastica,
nei limiti della disponibilità dei posti e a totale loro onere, regolato
direttamente con l’Agenzia o con l’Ente appaltato, nonché a sottoscrivere
un’idonea assicurazione.
3)
E' vietato modificare il
programma di viaggio se non per cause di forza maggiore.
4)
Gli allievi che
non partecipano ai viaggi d'istruzione sono tenuti a frequentare le
lezioni e a svolgere esercitazioni sul programma svolto precedentemente Il
programma di viaggio dovrà essere inserito nella programmazione didattica e
rispondere alle finalità indicate.
5)
Prima di ciascun viaggio i
genitori dovranno segnalare situazioni particolari di ordine medico sanitario
concernenti allergie dietetiche e autorizzare i Docenti accompagnatori a
svolgere le azioni in favore della salute psico-fisica degli studenti.
6)
Tutti i viaggi di istruzione
devono essere autorizzati dal Consiglio di Istituto.
7)
Contestualmente alla consegna
del prescritto atto di assenso, che deve essere firmato per i minorenni da
entrambi i genitori gli alunni dovranno versare sul c/c dell’istituto un
acconto la cui entità sarà definita per ogni viaggio e che non potrà essere
rimborsato in caso di non partecipazione dell’alunno al viaggio al fine di non
provocare aggravio di spesa per gli altri partecipanti e/o per il bilancio
dell’istituto
8)
Per gli alunni maggiorenni,
oltre l’impegno personale di ciascuno, è necessario acquisire il consenso
alla spesa dei genitori ed anche la conoscenza della partecipazione
9)
I viaggi di istruzione sono
organizzati in Italia e all’estero, In entrambi i casi gli alunni devono
essere provvisti di documento di riconoscimento, per l’estero è necessario
documento valido per l’espatrio. Ciascun alunno dovrà portare con sé copia
del libretto sanitario. Per l’estero va segnalata alla ASL di appartenenza la
località la località in cui l’Assicurato si reca.
10)
Le uscite serali nelle località
prescelte sono permesse solo a gruppi di alunni e con la presenza di un numero
adeguato di accompagnatori: resta inteso che l’uscita si effettua sotto la
discrezionalità e la responsabilità degli accompagnatori.Entrambi i genitori
firmeranno l’autorizzazione all’uscita serale dei propri figli durante il
viaggio e permanenza
11)
Per ogni viaggio uno degli
accompagnatori avrà la funzione di capo gruppo
Entrambi i genitori firmeranno per accettazione il presente regolamento al momento dell’iscrizione
STUDENTI
DISABILI
E’ compito del Dirigente Scolastico verificare che gli aspiranti partecipanti possano aderire senza rischi per la loro incolumità, sulla base delle caratteristiche delle iniziative e delle richieste psicodinamiche dell’itinerario.
(1)
Partecipazione visite
curricolari (antimeridiana): presenza del Docente di sostegno per alunni
disabili deambulanti e/o autonomi; presenza del docente di sostegno e assistente
per alunni disabili non deambulanti e/o autonomi secondo un’organizzazione
prevedibile e fattibile
(2)
Partecipazione visite di un
giorno: uno per ogni anno scolastico (solo se presenti criteri di sicurezza e
agibilità valutati dal Consiglio di classe) presenza del docente di sostegno
per alunni disabili deambulanti e/o autonomi; garantita la presenza del Docente
di sostegno e assistente per alunni disabili non deambulanti e/o autonomi
un’organizzazione prevedibile e fattibile
(3)
Partecipazione visite più
giorni: uno per ogni corso di studi (solo se criteri di sicurezza e agibilità
valutati dal Consiglio di classe) presenza del docente di sostegno per alunni
disabili deambulanti e/o autonomi, garantita la presenza del Docente di sostegno
e assistente per alunni disabili non deambulanti e/o autonomi qualora
l’organizzazione risulti prevedibile e fattibile secondo obiettivi di
efficienza ed efficacia
Entrambi i genitori sono
obbligati, pena l’esclusione dalla partecipazione, a firmare per accettazione
il programma di viaggio presentato dalla Scuola.
Art.
6
Il
Dirigente Scolastico
Visto che nell’organizzazione dei viaggi si deve ricercare la
qualità, la garanzia, e l’efficienza dei servizi, condizioni fondamentali per
il raggiungimento degli obiettivi prefissati, che sono numerose le agenzie
specializzate nel turismo scolastico e che non tutte sono in grado di offrire
garanzie di efficienza in termini di scelta e disponibilità dei mezzi di
trasporto (specialmente gli aerei) nelle data indicate dalla scuola e di
assicurare alberghi idonei e situati nelle zone centrali delle città da
visitare
Considerata l’opportunità che i viaggi siano affidati alle agenzie
che tradizionalmente hanno dimostrato, oltre la competitività per i prezzi
praticati, anche l’affidabilità in termini di qualità, di efficienza, di
assistenza e di garanzie assicurative nella conduzione di viaggi, tenendo conto
delle opzioni e condizioni privilegiate (aerei e alberghi) che ciascuna di esse
ha soltanto su alcune mete e non altre
Valuta
i preventivi presentati da almeno tre agenzie, incarica la commissione
viaggi di redigere il prospetto comparativo e stipula il contratto con
l’Agenzia prescelta ad organizzare e condurre il viaggio secondo il
programma contrattato con le condizioni in esso contenute ed al prezzo
concordato.
Non potranno in alcun modo
essere autorizzati viaggi di istruzione che non presentino i requisiti stabiliti
dal presente regolamento e dalla vigente normativa
RICHIESTE
DI RIMBORSO
Nel caso in cui l’alunno,
il cui genitore ha dato l’assenso al viaggio e pagato l’anticipo, non
potesse più parteciparvi per seri e comprovati motivi, potrà chiederne il
rimborso detratta una somma a copertura delle spese fisse comunque sostenute per
l’organizzazione dell’attività.
Eventuali deroghe al
presente regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio di Istituto
GESTIONE FONDI
Tutti i fondi concernenti l’organizzazione e l’effettuazione dei viaggi di istruzione saranno gestiti, a norma di legge, dall’Ufficio di Segreteria.